Art. 25.
(Partecipazione dell'Istituto al costo di lungometraggi e cortometraggi in cui è rilevante l'utilizzo di tecnologie innovative).

      1. La Repubblica considera strategica per lo sviluppo del settore cinematografico

 

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italiano e per la sua competitività a livello internazionale l'utilizzazione di tecnologie innovative applicate a tutti gli aspetti dell'attività cinematografica, quali, esemplificativamente, il cinema digitale, la distribuzione via satellite, via cavo, via INTERNET, post-produzione ed effetti speciali, montaggio e doppiaggio elettronici, ed altre.
      2. Nel caso di film in cui, per insindacabile valutazione dell'Istituto, sia giudicato rilevante l'utilizzo di tecnologie innovative o siano pensati per una diffusione attraverso canali di distribuzione innovativi, la partecipazione al costo del film di cui all'articolo 13 può essere elevata al 50 per cento con un importo massimo di 6,5 milioni di euro.
      3. Nel caso dei cortometraggi di cui all'articolo 20 il finanziamento massimo ammissibile può essere elevato a 300.000 euro.